Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al SIE e SIN).

      1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
      2. Il II Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, agisce in stretto collegamento con il SIE.